La tenuta del Registro dei Trattamenti è un obbligo per tutti gli agricoltori che vendono o cedono le loro produzioni a terzi. Sono esentati dalla tenuta di tale registro solo i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui prodotto è destinato all’autoconsumo.
Dal 2011 è diventato obbligatorio:
- Conservare in azienda per almeno 3 anni il Registro dei Trattamenti
- Per coloro che beneficiano del Reg. CE 1698/05 misura 214 (pagamenti agroambientali) resta invariato l’obbligo di conservazione per 5 anni (cioè per l’intera durata dell’impegno)
Per il Registro dei Trattamenti, la recente normativa ha introdotto alcune modifiche:
- Per Registro dei Trattamenti si intende: un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura.
- Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati):
- prodotti fitosanitari (inclusi prodotti per il diserbo)
- regolatori della crescita
- coadiuvanti
- Tali informazioni devono essere annotate entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.
- Il Registro dei Trattamenti deve riportare:
- dati anagrafici relativi all’azienda;
- la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
- la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento (non è più necessario riportare i dati relativi alle date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta).
- Oltre al registro dei trattamenti, il titolare dell’azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, anche le Fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei Moduli di Acquisto dei prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi.
- Il registro dei trattamenti può essere compilato anche da un utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare.
- Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del Registro dei Trattamenti, anche dei centri di assistenza agricola (di cui all’articolo 3-bis del D. lgs. 27 maggio 1999, n. 165), previa notifica alla ASl di competenza.
- Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.